Tredicesima: spetta anche a colf e badante?

È una collaborazione occasionale o continuativa? Qual è la normativa di riferimento? Come si calcola l’importo dovuto? Le risposte ai dubbi più comuni.

01/02/2020

Colf, badanti, babysitter, cuochi, autisti, giardinieri… Il contributo dei lavoratori domestici al benessere familiare diventa sempre più importante. Rientra in questa categoria professionale chi presta la propria opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro. Ciò può avvenire sia con qualifiche specifiche e di elevata competenza professionale che svolgendo mansioni generiche. Si tratta comunque di figure sempre più specializzate e alle quali viene richiesto di soddisfare standard qualitativi sempre più elevati.

Il codice deontologico

L’ultima novità, in ordine di tempo, è l’adozione di un codice deontologico. Parliamo della norma tecnica Uni 11766:2019, con la quale vengono stabiliti per la prima volta i requisiti minimi relativi all’attività professionale degli assistenti familiari (colf, babysitter e badanti). Nei nove articoli del codice sono elencati principi e buone prassi a cui bisogna attenersi, a partire dal linguaggio.

Il collaboratore domestico deve esprimersi educatamente, evitando modi aggressivi o autoritari. Altrettanto importante è il rispetto della privacy: l’assistente familiare è tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni sensibili di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività.


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In nessun caso si possono aggredire fisicamente i membri della famiglia, fatta salva la legittima difesa. Chi si occupa della cura dei bambini deve rispettare il metodo educativo scelto dai genitori. Grazie all’adozione di questo codice, colf, babysitter e badanti potranno seguire un corso di formazione ad hoc, sostenere un esame e conseguire una certificazione di qualità, una sorta di “patentino”. Il grado di specializzazione del lavoratore influirà successivamente sull’inquadramento contrattuale.

Il Libretto Famiglia

Per poter parlare di tredicesima mensilità per colf e badanti, bisogna innanzitutto fare chiarezza sulla differenza tra lavoro occasionale e continuativo. Per le collaborazioni domestiche che non superano le 280 ore in un anno, è possibile utilizzare il Libretto Famiglia. Si tratta di uno strumento che sostituisce i vecchi voucher, ma ha la stessa funzione.

Il Libretto è composto da titoli di pagamento del valore complessivo di 10 euro. Sia la famiglia che il lavoratore devono registrarsi sulla piattaforma Inps, per poter effettuare e ricevere il pagamento delle prestazioni. Ogni ora di lavoro costa 10 euro: al lavoratore spettano 8 euro, 1,65 alla Gestione separata Inps, 0,25 all’Inail e 0,10 sono per i costi di gestione.

Questo strumento può essere utilizzato solo per le prestazioni occasionali ed accessorie. Trattare come saltuaria una collaborazione che ha invece carattere continuativo può essere rischioso. I collaboratori domestici, infatti, potrebbero chiedere in un momento successivo il pagamento di Tfr, ferie non godute e tredicesima, che con i voucher non maturano.

Oltre al rispetto del limite orario complessivo, va ribadito che il Libretto non può essere utilizzato per le collaborazioni strutturate e sistematiche, anche in minima forma. Per fare un esempio, non può essere impiegato per retribuire una colf che solo la domenica – ma tutte le domeniche dell’anno – lavora presso l’abitazione del datore di lavoro anche solo per due ore.

Il Contratto collettivo nazionale

Per i rapporti di lavoro di tipo continuativo e strutturato, si fa invece riferimento al Contratto collettivo nazionale (CCNL) relativo alla categoria dei lavoratori domestici. Il diritto alla tredicesima mensilità è previsto dall’art.38. “In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore – recita l’articolo – una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio”.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio – continua l’art.38 – saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. La tredicesima mensilità – infine – matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti”.

I dettagli

La tredicesima corrisponde dunque ad un dodicesimo della retribuzione annua. La mensilità aggiuntiva è pari alla “retribuzione globale di fatto – chiarisce il CCNL – in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti”. Se colf o badanti lavorano presso più famiglie, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Per quanto riguarda la scadenza, va ricordato che il ritardo nell’erogazione tredicesima, con possibile diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi da parte del lavoratore, scatta se il pagamento non avviene entro il 31 dicembre dell’anno lavorativo. Il pagamento della tredicesima, può anche essere rateizzato, cioè distribuito nell’arco dei dodici mesi. Questa soluzione, però, deve essere preventivamente concordata con il lavoratore.

La retribuzione globale di fatto

Per calcolarla, si fa riferimento agli articoli 33, 34 e 36 del contratto nazionale. “La retribuzione del lavoratore – chiarisce l’articolo 33 – è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art.34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art.36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo
(chiamato anche “aumento di merito”, ndr)”.

La retribuzione minima contrattuale, oraria o mensile, è un parametro che viene aggiornato periodicamente a livello nazionale e varia in base al livello di esperienza del dipendente e alle mansioni assegnate.

Viene operata una distinzione tra lavoratori:
1) Conviventi;
2) Non conviventi;
3) Fino a 30 ore settimanali;
4) In assistenza notturna.

Simulazioni di calcolo

Se la retribuzione di colf e badanti è a ore o i mesi lavorati sono meno di dodici, ci sono delle formule per calcolare l’ammontare della tredicesima. Primo esempio: per un dipendente che ha lavorato dall’1 aprile al 31 dicembre con una retribuzione mensile di 600 euro, l’operazione da effettuare è: 600 x 9 (mesi lavorati) :12 (mesi dell’anno) = 450 euro.

Secondo caso: individuare la tredicesima nel sistema di paga ad ore. Si moltiplica il compenso orario per il numero di ore di lavoro della settimana, moltiplicare per 52 (settimane dell’anno) e dividere per 12. Se i mesi lavorati sono meno di dodici (ad esempio sette), infine, bisognerà dividere l’importo per 12 e moltiplicare per i 7 mesi lavorati.