Allattamento Inps durata

Le neomamme e talvolta i neopapà hanno diritto ad alcune ore di riposo retribuito fino al primo anno di età del bambino. Scopriamo come si può richiede il permesso per allattamento.

28/11/2019

Il primo anno di vita di un neonato è senza dubbio quello in cui il piccolo ha maggiormente bisogno di accudimento da parte di mamma e papà. Ed è il periodo più difficile per la famiglia a livello organizzativo. Come conciliare allora le necessità e le esigenze del nuovo nato con l’impegno lavorativo dei genitori? Accanto alla tutela obbligatoria e al congedo parentale esistono in Italia delle misure a sostegno della maternità per consentire alla madre lavoratrice – ed ora anche al padre – di occuparsi del neonato senza assentarsi totalmente dal posto di lavoro. Un’ottima opportunità per mantenere integra la sua retribuzione e non interrompere per un periodo troppo lungo la sua vita professionale.

Una volta concluso il periodo di congedo per maternità obbligatorio, infatti, la madre lavoratrice può avvalersi della maternità facoltativa (congedo parentale) che implica però una notevole diminuzione dello stipendio, pari al 30%. Un’altra possibilità è quella di usufruire dei riposi per allattamento. Ossia di permessi retribuiti e coperti da contributi la cui durata dipende dall’orario di lavoro dell’interessata.

In cosa consistono i riposi per allattamento

L’indennità per riposi giornalieri, pari al 100% dello stipendio e pertanto decisamente più conveniente dal punto di vista economico rispetto al congedo parentale, spetta a madri o padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del figlio, anche se adottato o in affidamento. Fino al primo anno di vita del bambino – o entro un anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affidamento – si hanno pertanto diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere. Ad un’ora se l’orario è inferiore alle sei ore.


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Cosa succede in caso di parto gemellare

I permessi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e adozione o affidamento di almeno due bambini. Anche se entrati in famiglia in date diverse. Se invece si ha la fortuna di avere un datore di lavoro particolarmente attento alle madri lavoratrici che ha istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o un’altra struttura idonea, il permesso si riduce a mezz’ora. In caso di figlio con handicap grave i riposi giornalieri possono essere fruiti fino al terzo anno di età del bambino; in alternativa alle due ore giornaliere i genitori potranno in questo caso fruire di tre giorni al mese di permesso retribuito.

Chi può chiedere il riposo per allattamento

I riposi spettano nello specifico alle lavoratrici subordinate assunte a tempo indeterminato o a termine, alle lavoratrici dipendenti del settore agricolo e alle addette ai lavori socialmente utili.

Le due ore possono essere godute sia in maniera frazionata (ad esempio entrando un’ora dopo e uscendo con un’ora di anticipo) che continuativa (anticipando l’uscita o posticipando l’entrata di due ore). L’orario di lavoro cui fare riferimento per stabilire il diritto ai permessi è però quello contrattuale effettivo. La collocazione temporale dei permessi non può dunque considerare le evenienze relative all’orario giornaliero. La ripartizione dei permessi deve quindi essere prestabilita in fasce orarie rigide che non possono subire modifiche.


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Quando è il papà a fruire dei permessi

Nonostante i permessi sono “per allattamento” anche il papà può fruirne per accudire meglio il proprio figlio.  Il riposo giornaliero può infatti essere richiesto dal lavoratore padre dipendente qualora la madre non se ne avvalga per espressa rinuncia. O nel caso in cui la madre lavoratrice non ne abbia diritto in quanto lavoratrice parasubordinata, autonoma o libera professionista. Il padre può inoltre richiederlo per morte o grave infermità della madre, per abbandono del figlio da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo.

Quando non può richiedere il permesso

Non può invece richiederlo se la madre si trova in congedo parentale. O se non si avvale dei riposi perché in sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part time verticale. Solo in un caso padre e madre possono godere contemporaneamente del permesso per allattamento. È il caso del parto plurimo: in questo caso infatti le ore raddoppiano e quelle aggiuntive possono essere distribuite tra entrambi i genitori. Nel caso infine in cui il padre stia usufruendo del congedo parentale la madre potrà invece comunque richiedere i permessi per allattamento.

E se la madre non lavora?

Dibattuta è la questione se i permessi possano essere fruiti dal padre lavoratore dipendente quando la madre non è disoccupata o casalinga (e pertanto non lavoratrice dipendente). Nel corso degli anni, infatti, numerose sono state le sentenze che si sono espresse favorevolmente in questo senso. Ad esempio, la sentenza n.4618 del 2014 del Consiglio di Stato. Dando ragione al padre, la sentenza ha anche ricordato come “i riposi giornalieri, una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell’armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte cost., 1 aprile 2003, n. 104). Ed in tale prospettiva sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l’onere di soddisfacimento degli stessi debba ricadere sul solo genitore che viva la già peculiare situazione di lavoro casalingo”.

Come inoltrare la richiesta

Bisogna presentare la domanda prima dell’inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto. La madre la presenterà esclusivamente al datore di lavoro (ad eccezione delle categorie aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS). Il padre la inoltrerà sia al datore di lavoro che alla sede INPS di appartenenza.

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro ma è totalmente a carico dell’INPS. Tranne nel caso di lavoratori stagionali o agricoli a tempo determinato e dei lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, che vengono pagati direttamente dall’istituto di Previdenza. Ai fini pensionistici il riposo viene interamente calcolato.

In entrambi i casi la domanda andrà presentata in modalità telematica. Nel dettaglio, si può scegliere tra l’invio tramite il sito dell’INPS utilizzando il servizio online accessibile direttamente dal cittadino (purché in possesso del PIN dispositivo), chiamando il contact center al numero INPS 803 164, oppure rivolgendosi ad un patronato. La domanda andrà poi corredata dal certificato di nascita del bambino o dalla copia del provvedimento di adozione o di affidamento. Nel caso di presentazione della domanda del padre occorrerà infine presentare un documento che attesti la motivazione che legittima il godimento dei riposi da parte del padre.