Lavoratori frontalieri: chi sono e qual è la tassazione?

I lavoratori frontalieri, che si recano all'estero a lavorare ma risiedono in Italia, sono soggetti ad un particolare regime tributario

10/12/2020

I lavoratori frontalieri sono lavoratori dipendenti che risiedono fiscalmente in Italia ma che quotidianamente o settimanalmente attraversano il confine e si recano al lavoro all’estero, in zone di frontiera o paesi limitrofi. Non sono considerati invece tali i lavoratori che soggiornano ell’estero per un periodo superiore a 183 giorni. I lavoratori all’estero hanno infatti un contratto che prevede l’esecuzione di una prestazione lavorativa continuativa oltreconfine.

I frontalieri sono impiegati da un datore di lavoro estero in via esclusiva e continuativa e si recano pertanto in paesi confinanti con l’Italia (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino), risiedendo però in Italia e recandosi al lavoro quotidianamente.

Il numero dei frontalieri è in continua crescita, in particolar modo dall’Italia verso il Canton Ticino. I lavoratori frontalieri con la Svizzera devono essere in possesso di un permesso denominato Permesso G. Il Permesso G viene rilasciato a tutti i cittadini residenti all’estero che lavorano in una località svizzera. Tutti i frontalieri devono rientrare al loro domicilio almeno una volta alla settimana.

La tassazione dei frontalieri

I frontalieri, a differenza dei lavoratori all’estero, sono oggetto di una particolare imposizione fiscale. È previsto infatti che il reddito da lavoro dipendente subisca una decurtazione dell’importo di 7500 euro, la cosiddetta “franchigia di esenzione”. Questa franchigia si applica al solo reddito da lavoro dipendente e non ad ulteriori redditi del contribuente, ad esempio redditi da immobili.

Questa franchigia deve però essere coordinata con le disposizioni specifiche che ciascuno stato stipula coi governi limitrofi, contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Le norme contenute nelle Convenzioni sono norme speciali, e pertanto prevalgono su quelle interne. In altre parole, qualcosa ci fossero dei contrasti si dovrebbe applicare la norma sancita nel trattato internazionale.

Nel caso dell’ Austria e della Francia il lavoratore frontaliero è soggetto della tassazione dello stato di residenza. Caso particolare, invece, i lavoratori della Città del Vaticano, esentati dalla tassazione IRPEF.

Per quanto invece concerne la Svizzera esistono invece degli accordi diversi.

I lavoratori frontalieri con la Svizzera

Svizzera e Italia hanno stipulato un accordo nel 1974. Questo accordo è da alcuni anni oggetto di una revisione e sarà presto destinato a cambiare. Secondo questo accordo “I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.

In altre parole, i lavoratori frontalieri con la Svizzera pagano le tasse direttamente nella Confederazione Elvetica. Ci sono però due situazioni differenti a seconda del luogo di residenza del lavoratore. La tassazione infatti cambia qualora si risieda a meno di 20 km dal confine.

I cantoni svizzeri sono infatti tenuti ad effettuare una compensazione finanziaria in favore dei comuni di residenza dei lavoratori frontalieri italiani secondo delle modalità fissate dal MInistero dell Finanze. Questa compensazione interessa i comuni il cui territorio è compreso nella fascia di 20 km dal confine.

Il lavoratore frontaliero svizzero che risiede pertanto in Italia nella fascia di 20 km dal confine con i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese pagherà le tasse in Svizzera. Nel caso in cui invece il frontaliero risieda a più di 20 km dal confine si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni. Pertanto il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera verrà tassato in Italia beneficiando della franchigia di euro 7500. A tali soggetti spetta poi il credito per le imposte pagate all’estero.

Frontalieri con la Svizzera e tassazione, verso nuove norme

La situazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera è però destinata a cambiare. Non ci saranno modifiche per i lavoratori titolari di contratti già in essere. Gli attuali frontalieri saranno infatti tassati esclusivamente dalla Confederazione e potranno andare in pensione con le disposizioni vigenti. La loro situazione non si modificherà neppure qualora cambiassero contratto o datore di lavoro.

I futuri lavoratori frontalieri, invece, saranno soggetti ad un sistema di tassazione differente. Essi infatti pagheranno le tasse in Italia in base alle aliquote IRPEF, ma sarà loro riconosciuto un credito d’imposta pari a quanto prelevato alla fonte dal fisco elvetico.

Per i nuovi frontalieri si stima un aggravio fiscale pari al 20% secondo le stime dei sindacati.

Lavoratori frontalieri in Svizzera e sanità

Il lavoratore frontaliero è usualmente tenuto ad iscriversi al sistema sanitario nazionale dello stati in cui lavora. Per quanto riguarda la Svizzera, invece, esistono regole differenti. Poichè esiste un accordo bilaterale Italia Svizzera, il frontaliere può decidere liberamente sei mantenere l’assistenza sanitaria in Italia o se iscriversi alla sanità svizzera.

Poichè l’iscrizione alla cassa malati svizzera è piuttosto onerosa, la maggior parte dei frontalieri sceglie l’assistenza sanitaria italiana. I frontalieri residenti nelle fasce di confine sono però in una situazione “ibrida”. Essi infatti usufruiscono di fatto gratuitamente del Servizio Sanitario Nazionale italiana, non versando l’IRPEF poichè pagano solo l’imposta alla fonte in Svizzera.

Nel corso degli anni pertanto il Ministero della Salute italiano ha ribadito la necessità per i lavoratori frontalieri di iscriversi volontariamente al SSN. Nel 2016 i lavoratori frontalieri sono stati perciò obbligati a versare un contributo obbligatorio. Tale somma è però poi stata rimborsata ai lavoratori frontalieri, a seguito di un chiarimento da parte del governo.

Frontalieri e disoccupazione

I lavoratori frontalieri si chiedono spesso presso quale stato far valere i propri diritti in caso di licenziamento da parte dell’azienda. In tal caso il lavoratore può richiedere la prestazione di disoccupazione frontalieri presso il paese di residenza.

In Italia, quindi, il lavoratore frontaliere potrà percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. Tale indennità può essere richiesta qualora si siano versate 13 settimane di contributi nel 4 anni precedenti il termine del contratto. Potrà inoltre essere percepita se il lavoratore ha effettuato 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi. La durata della Naspi varia a seconda dei contributi posseduti al momento della disoccupazione.

L’importo dell’assegno di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è pari al 75% della retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni se inferiore a 1.221,24 Euro. Se invece la retribuzione media è superiore la rendita sarà di 916,08 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.221,24 euro.

L’importo della Naspi non potrà comunque superare il limite massimo di 1.328,76 euro.