Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio: come funziona?

Affido congiunto e come funziona quando una coppia di conviventi con figli si lascia. La buona notizia? I figli di coppie di fatto e coppie sposate hanno uguali diritti e tutele.

20/05/2018

Il tema riguarda i giorni nostri: molte coppie decidono di non sposarsi e convivere, coronando il loro amore con un figlio. Non è escluso che l’amore, anche quello più indissolubile, attraversi delle fasi di contrasto o, peggio, finisca nella separazione. In questo caso, come funziona l’affidamento dei figli?

I figli, tutti uguali davanti alla legge

Questa è una buonissima notizia. Le norme del codice civile che regolano l’affidamento dei figli sono state oggetto di un’ampia riforma che ha parificato la condizione giuridica di tutti i figli, si tratta della Legge 10/12/2012 n. 219 sulla filiazione naturale e del D.lvo 28/12/2013 n.154. Questo vuol dire che i figli di coppie sposate o conviventi avranno uguale trattamento e che, nel caso di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, sarà necessario avviare una pratica di regolazione dell’affido degli stessi.

Affido condiviso, i passi da fare

L’ordinamento italiano favorisce il principio della bi-genitorialità: i figli hanno il diritto di continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, anche dopo la cessazione della convivenza.


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L’assegno di mantenimento è la tipologia di affidamento preferito dai giudici, il che vuol dire che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute, etc…) devono essere prese di comune accordo dai genitori.

Per l’affidamento di un figlio deve essere fatto ricorso al Tribunale ordinario che è competente in materia. Quando i due genitori raggiungono un’intesa sui punti più importanti non è obbligatorio ricorrere al Tribunale per i minorenni, che entra in gioco solo quando può verificarsi un grave pregiudizio per la prole.

È, dunque, importante che i due genitori condividano e decidano di comune accordo:

• un programma condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli;
• i compiti e le responsabilità nella gestione dei figli, tenendo conto delle reciproche competenze;
• educazione, scegliendo di perseguire una linea comune;
• rapporti con i figli, tramandando loro il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze, idee.

L’affidamento condiviso non va confuso con il collocamento dei figli, termine con il quale si indica la loro residenza abituale. Questa verrà disposta dal giudice nello stesso provvedimento che dispone l’affido e terrà conto dell’interesse dei figli senza condizionamenti o addebiti della separazione, ossia chi dei due abbia determinato la fine del rapporto.

Il genitore non collocatario, normalmente, può vedere il proprio figlio o i figli:

• uno/due giorni alla settimana con un pernottamento;
• weekend alternati;
• dalle 2 alle 4 settimane durante le vacanze estive;
• le festività ad anni alternati.

Il tutto varia secondo gli accordi di affidamento, che è sempre bene definire. Anche nel caso di una separazione consensuale, infatti, è sempre meglio aver formalizzato un accordo. Del resto, le persone cambiano come anche le situazioni, specie quando intervengono nuovi partner.

Le coppie di fatto vs quelle sposate, qualche differenza

Se la coppia di conviventi scoppia, ecco venir fuori una serie “infelice” di sorprese. Per esempio, il partner più debole economicamente (immaginiamo sia una donna) non può contare su alcuna protezione da parte dell’ordinamento, non ha diritto ad un assegno di mantenimento (neppure in misura minima) e non può rimanere a vivere nella casa familiare che appartenga in proprietà all’ex convivente.

Su questi punti possiamo affermare che la normativa discrimina le coppie di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

Come detto, però, la situazione cambia tra una coppia convivente senza figli ed una che abbia figli. In quest’ultimo caso, infatti, i bambini nati dall’unione di fatto avranno uguali diritti rispetto a quelli nati da un matrimonio. Se la relazione tra due genitori conviventi finisse, il partner economicamente più debole potrà continuare a vivere nella casa familiare, di proprietà dell’ex compagno, se il giudice gli affiderà il figlio.