Nuovo fondo tour operator.
L’estate è arrivata e finalmente per molti anche le sospirate vacanze (ecco 10 mete da non perdere). Progetti, sogni e aspettative legate a un viaggio e a un soggiorno che a volte vengono turbati da disguidi, voli cancellati, alberghi fatiscenti, disservizi vari e assenza delle promesse vendute sui cataloghi e nei siti web.
In questi casi, si può determinare un danno che dovrà essere riconosciuto al turista: il danno da vacanza rovinata, appunto, consiste nel disagio psico-fisico patito dal consumatore conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata.
Ma ora c’è una soluzione. Se la vacanza è stata acquistata tramite un tour operator sarà quest’ultimo il responsabile dei disservizi dell’albergo e del volo.
Astoi, l’associazione dei tour operator italiani che fa parte di Confindustria Viaggi ha promosso il cambiamento delle regole: dal primo luglio la norma prevede che il rimborso al turista-consumatore passi direttamente dal tour operator, che a sua volta attingerà alla polizza assicurativa che l’agenzia di viaggio dovrà sottoscrivere per poter aderire all’associazione di categoria.
In particolare la polizza assicurativa del pacchetto turistico deve garantire il rimborso al consumatore in caso di insolvenza/fallimento dell’agenzia del prezzo del pacchetto turistico e l’eventuale, se richiesto, rimpatrio del viaggiatore.
Per i pacchetti turistici acquistati fino allo scorso 30 giugno interveniva il Fondo nazionale di Garanzia, gestito dal Ministero dei beni culturali e turismo, che rimborsava i turisti in caso di insolvenza o fallimento di agenzie di viaggio e tour operator. D’ora in poi non sarà più problema dello Stato coprire questi rischi, ma saranno gli stessi operatori del settore turistico a doversi dotare di fondi privati a copertura e tutela dei propri clienti.
Da tempo sull’Italia pendevano procedimenti della Ue di infrazione in materia di copertura assicurativa dei pacchetti turistici. Il nostro infatti è stato l’unico Paese europeo ad aver scelto uno strumento pubblico per recepire quanto chiedeva la direttiva comunitaria del 1990.
Questo mentre gli altri stati membri dell’Europa si dotavano di fondi privati per adempiere l’obbligo, in collaborazione con le assicurazioni. Ora, come recita la norma, «i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista».
Ora possiamo partire più sereni verso le mete scelte per le nostre vacanze, sapendo che in caso di necessità il tour operator è obbligato a intervenire in nostro aiuto.
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