Diritti per le coppie non eterosessuali: che cosa manca

Matrimonio egualitario, gestazione per altri e adozioni: ecco i diritti attesi dalle coppie non eterosessuali, aspettando l’approvazione del Ddl Zan.

23/09/2021

In tema di diritti delle coppie non eterosessuali, in Italia, resta ancora molto da fare. Basti pensare allo scontro politico legato all’approvazione del Ddl Zan, provvedimento fermo in Senato la cui discussione dovrebbe riprendere nelle prossime settimane.

Coppie non eterosessuali, i diritti acquisiti

Una conquista fondamentale per i diritti delle coppie non eterosessuali è arrivata con la legge Cirinnà, approvata nel maggio del 2016. Grazie a questa legge sono stati estesi alle coppie omosessuali la maggior parte dei diritti derivanti dal matrimonio “tradizionale”.

Nascono così le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, da stipulare in Comune davanti al sindaco. Dalle unioni civili derivano diritti ed obblighi analoghi (ma non del tutto) a quelli matrimoniali. Tra questi, l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione.

Non è previsto, invece, il dovere di fedeltà (che, al contrario, può essere motivo di addebito per le coppie eterosessuali). È assente anche la possibilità di accedere alle prestazioni di maternità/paternità e agli assegni familiari. Inoltre, in un’unione civile, nel caso in cui uno dei due uccidesse l’altro, non verrebbe punito con le stesse aggravanti di chi uccide la moglie o il marito all’interno di un matrimonio eterosessuale.

Unioni civili e matrimonio egualitario

Le coppie Lgbt unite civilmente possono comunque beneficiare delle detrazioni fiscali per i familiari a carico e di quelle per l’acquisto della prima casa. È previsto, inoltre, il diritto a percepire l’assegno di mantenimento in seguito al divorzio, la pensione di reversibilità e il TFR del coniuge defunto.

In caso di separazione, invece, mentre le coppie eterosessuali sposate devono attendere sei mesi, a quelle unite civilmente ne bastano tre. Ciò che oggi chiedono le coppie non eterosessuali è un ulteriore passo in avanti, con il riconoscimento del matrimonio egualitario.


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L’Italia è tra i pochi Paesi europei a non avere una legge che consente alle coppie omosessuali di unirsi in matrimonio civile e/o con qualche forma di benedizione religiosa.

Coppie non eterosessuali e genitorialità

Il percorso verso il riconoscimento del matrimonio egualitario appare ancora lungo e travagliato. La legge Zan non fa riferimento a questo istituto. Inoltre, il Ddl Zan non disciplina alcuni tra i principali diritti legati alla genitorialità per le coppie non eterosessuali.

Ad esempio la procreazione medicalmente assistita (per le coppie lesbiche), la gestazione per altri (il cosiddetto utero in affitto) per le coppie gay e le adozioni.

Nel nostro Paese, alle coppie non eterosessuali, è vietata sia l’adozione vera e propria che la cosiddetta “stepchild adoption”, ovvero l’adozione dei figli del proprio partner.

La Corte costituzionale

In merito ai diritti dei figli delle coppie non eterosessuali, nei mesi scorsi la Corte costituzionale ha rivolto un forte monito al Parlamento. Bisogna intervenire “urgentemente” per dare una tutela dei loro diritti, laddove manca del tutto, e rafforzarla dove è già presente un primo nucleo di norme, ad oggi comunque insufficiente.

Inoltre, la Corte non esclude di provvedere direttamente, in futuro, se il legislatore, a cui tocca compiere scelte delicate, resterà inerte. Spetta al Parlamento, ha sottolineato la Consulta, individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana”.


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L’obiettivo è fornire adeguata tutela ai diritti del minore (cura, educazione, istruzione, mantenimento, successione, ecc.), evitando così di generare “disarmonie” nel sistema, cioè discriminazioni tra bambini.

Le questioni aperte

La “svolta” della Corte costituzionale è arrivata con due sentenze, che hanno dichiarato inammissibili due diverse questioni sollevate dal tribunale di Padova e dalla Corte di Cassazione. Le questioni aperte possono essere così riassunte: quale tutela spetta al bimbo nato in Italia da due donne, a seguito di fecondazione eterologa, in caso di crisi della coppia?

Il bambino nato all’estero mediante maternità surrogata può essere riconosciuto in Italia come figlio di due uomini uniti civilmente? La stepchild adoption non basterebbe come riconoscimento, in quanto troppo debole.

Questa misura è stata eliminata dal testo definitivo della legge Cirinnà perché considerata troppo divisiva dalla politica. I giudici costituzionali, invece, hanno spiegato con estrema chiarezza che era troppo debole.

E che serve un riconoscimento più forte, che renda i figli delle coppie non eterosessuali uguali a tutti gli altri bambini, riconoscendo il loro diritto ad avere due genitori a pieno titolo.

Coppie non eterosessuali e Pma

In Italia l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) è limitato alle coppie eterosessuali, a differenza di altri Paesi, ai quali si è appena aggiunta la Francia. Il parlamento francese, lo scorso giugno, ha approvato l’accesso alla Pma eterologa sia per le donne single che per le coppie lesbiche.

L’acronimo Pma comprende una serie di tecniche, dalla più semplice (l’inseminazione artificiale) a quelle più complesse, come la Fivet (Fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione). In Italia il divieto di accesso alla fecondazione eterologa per le donne single e per le coppie lesbiche è tra gli articoli ancora in vigore della legge n.40 del 2004.

Finché questo divieto rimarrà in vigore, assisteremo al fenomeno del turismo procreativo. Le coppie più facoltose continueranno ad andare all’estero per realizzare il proprio sogno, mentre le coppie meno abbienti saranno costrette a rinunciare alla maternità.

Il futuro a breve

Cosa accadrà nell’immediato futuro per quanto riguarda i diritti delle coppie non eterosessuali? Per le adozioni, non sembrano destinate a cambiare le condizioni delle coppie gay residenti in Italia o di cittadinanza italiana.

Resta infatti ferma la disciplina nazionale sulle adozioni internazionali. I cittadini italiani possono emigrare per ottenere all’estero una sentenza di adozione. Ma in seguito dovrebbero comunque sottoporre il riconoscimento della sentenza al vaglio del Tribunale dei minorenni, in merito alla compatibilità con l’ordinamento interno.

Gestazione per altri: nelle scorse settimane è stata l’onorevole Cirinnà ad evidenziare che la stragrande maggioranza di coloro che ricorrono a questa pratica restano le coppie eterosessuali.

La gestazione per altri, però, continua a far rumore solo quando vi ricorrono le coppie non eterosessuali, a causa di un pregiudizio duro a morire. Non resta dunque che attendere l’approvazione del Ddl Zan, entro la fine del 2021, per poi riprendere il percorso verso il riconoscimento del matrimonio egualitario.